A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo 2012, n. 60 – s.o. n. 47 “L’accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”.
Ricordiamo che la Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 ha previsto in sede di accordo l’entrata in vigore del provvedimento a 12 mesi dalla pubblicazione dello stesso in G.U. È quindi da ritenersi plausibile che la normativa assumerà piene funzioni a partire dal 12 marzo 2013.
L’accordo regola la formazione per l’Abilitazione specifica degli operatori che utilizzano particolari attrezzature da lavoro, compresi gli operatori di aziende familiari annoverate nell’articolo 21 del Testo unico. Si tratta ricordiamo di formazione specifica che non esime gli stessi operatori dal seguire iter e programmi formativi obbligatori.