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Corsi di formazione

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo 2012, n. 60 – s.o. n. 47 “L’accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”.

Ricordiamo che la Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 ha previsto in sede di accordo l’entrata in vigore del provvedimento a 12 mesi dalla pubblicazione dello stesso in G.U. È quindi da ritenersi plausibile che la normativa assumerà piene funzioni a partire dal 12 marzo 2013.

L’accordo regola la formazione per l’Abilitazione specifica degli operatori che utilizzano particolari attrezzature da lavoro, compresi gli operatori di aziende familiari annoverate nell’articolo 21 del Testo unico. Si tratta ricordiamo di formazione specifica che non esime gli stessi operatori dal seguire iter e programmi formativi obbligatori.

Quali attrezzature saranno impiegate?

Tra le attrezzature per l’uso delle quali sarà prevista abilitazione e formazione sono:

  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • carrelli industriali semoventi
  • carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
  • piattaforme aeree / con e senza stabilizzatori

Al termine di ogni percorso formativo sono previste prove di valutazione. L’abilitazione durerà 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore. Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa, saranno riconosciuti attestati di:

  • corsi di formazione della durata complessiva noni inferiore a quella indicata dagli accordi;
  • corsi dalla durata inferiore, ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo con verifica finale;
  • corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè entro 24 mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo saranno già incaricati all’uso delle attrezzature dovranno seguire i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Ulteriori informazioni e recapiti

Non esitare oltre, specializzati con noi! Telefona allo 035 4810 188, invia una e-mail a info@mgcarrelli.it oppure vieni a trovarci presso la nostra sede sita in via Fantoni, 1/3 – 24049 Verdello (BG).